Venerdì 10 Maggio 2013 00:00    Stampa
Imu: rinviata o da pagare a Giugno?
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Rinviata, nel primo Consiglio dei Ministri, l'approvazione del decreto sulla sospensione del pagamento dell'IMU sulla prima casa. Il Governo sta ancora lavorando alla definizione del tributo ma conferma, sia Letta che il ministro dell’Economia Saccomanni, la sospensione della prima rata di giugno sull’abitazione principale, posticipata di tre mesi, a settembre. Resta l’imposta con scadenza 17 Giugno per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale, compresi gli immobili industriali, i capannoni per intenderci. Imu prima casa slitterebbe al 16 settembre.
E’ questa la data più probabile che proroga il versamento della prima rata, se nn intervengono ulteriore novità. A parte la copertura finanziaria restano da sciogliere i nodi relativi alle aliquote. Il dipartimento Finanze ha reso noto che potrebbe andar bene un’aliquota al 2 x mille (0,2%). Le voci forti di un’abolizione della tassa si sono affievolite, ma restano in campo. La proroga, nelle intenzioni del governo, serve a prendere il tempo necessario per una riforma complessiva e organica del tributo, per cui a settembre potremmo assistere a una qualificazione diversa di abitazione principale (separazioni familiari, doppia residenza di moglie e marito e casi simili rimasti irrisolti). Per quanto riguarda le pertinenze della prima casa, è ammessa una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimessa) e C7 (tettoie): una prima casa, tre pertinenze al massimo (ognuna di categoria diversa, per cui un’autorimessa, non due). Sulla pertinenza in eccesso va pagata l’imposta il 17 giugno. Seconde case, negozi (capannoni), affitti, la scadenza fissata è, come detto, per il 17 Giugno. Sono esclusi dai provvedimenti in cantiere sospensione o abolizione dell’Imposta Municipale Unica.
Il decreto "Salva-Italia" stabilisce che il versamento della prima rata va effettuata sulla base degli atti pubblicati sul sito del Dipartimento di Finanze alla data del 16 Maggio, inviati dai Comuni entro il 9. Se non c’è pubblicazione, perché i Comuni non hanno deliberato variazioni sulle aliquote, si deve versare una prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta l’anno precedente (2012), cioè utilizzando come moltiplicatore la stessa aliquota 2012 e applicando le medesime detrazioni. I Comuni, poi, potranno anche alzare o diminuire le aliquote, per il contribuente se ne riparla in sede di saldo attraverso i conguagli relativi.
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