|
Scritto da Genny Galantuomo
|
|
|
|
Iva sulla T.A.R.S.U. va restituita ai cittadini |
|
Economia -
Economia
|
|
Con una recente sentenza, non ancora pubblicata, la Corte di Cassazione in linea con l'orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è una tassa e non una tariffa. L’applicabilità dell’I.V.A. sarebbe possibile solamente in presenza di una tariffa, ma essendo una tassa è illegittima! La Corte di Cassazione afferma, in linea con precedenti pronunce su temi similari, che gli atti con i quali i gestori manifestano la pretesa creditoria hanno natura intrinseca di atti amministrativi. Ne discende che gli stessi devono possedere tutti i requisiti fondamentali dei provvedimenti impositivi e, segnatamente, la motivazione che giustifica la richiesta di pagamento del gestore. Prendiamo il caso di un utente che paghi una tassa di 600 euro l'anno per lo smaltimento rifiuti, versa al proprio comune 60 euro di IVA non dovuta (pari ad una aliquota del 10%) che, moltiplicati per 10 anni (il massimo che è possibile richiedere), ammontano a 600 euro. Tale onere ora dovrà pertanto essere reso al cittadino. Questo comporterà un ulteriore aggravio della situazione economica degli Enti pubblici che già si trovano di fronte al grave problema di reperire i fondi da rendere per il canone di depurazione delle acque reflue non dovute in assenza di servizio. La A.E.C. invita i cittadini e le imprese a non gettarsi a capofitto in una affrettata richiesta di rimborso che intaserebbe inutilmente gli Uffici Giudiziari. La forma migliore da noi consigliata è il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE COLLETTIVA da avviare tramite l’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO DELL’ANPAR, Ente riconosciuto dal Ministero di Giustizia. Per maggiori informazioni: www.tutelare.it
|